Il Superbonus al 110% è una maxi agevolazione fiscale introdotta nel Decreto Rilancio 2020 fruibile per una serie di interventi di ristrutturazione con spese sostenute tra il 1 Luglio 2020 ed il 31 Dicembre 2021.
Nello specifico, la detrazione del 110% è richiedibile per interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), o per la loro messa in sicurezza antisismica (sismabonus).
SUPERBONUS 110%: QUALI SONO GLI INTERVENTI AMMESSI?
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Per quanto riguarda i lavori di efficientamento energetico (ecobonus), gli interventi che permettono di godere della maxi aliquota del 110% sono:
a) Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente. In sostanza, si tratta di interventi per la realizzazione del cosiddetto “cappotto termico”. La spesa massima è limitata a 60.000 euro per unità immobiliare.
b) Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti esistenti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati a condensazione o a pompa di calore, oppure con impianti di micro-cogenerazione. La detrazione è riconosciuta anche alle spese relative allo smaltimento dell’impianto sostituito. La spesa massima è limitata a 30.000 euro per unità immobiliare.
c) Stessi interventi descritti al punto b) ma effettuati su edifici unifamiliari, purché siano prime case.
Questi interventi sono inoltri definiti “trainanti” perché in grado di estendere l’aliquota del 110% anche ad i lavori per il risparmio energetico attualmente agevolati con l’ecobonus al 50-65-70-75-80%, e alle attività per l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per le auto elettriche. In sintesi, svolgendo questi lavori congiuntamente ad uno degli interventi descritti ai punti a), b), e c), potrete estendere il Superbonus del 110% anche ad essi.
Per tutti gli interventi, la detrazione è legata all’effettiva efficienza raggiunta, e deve essere garantito un miglioramento di almeno due classi energetiche o il passaggio dalla classe B alla A, certificando il tutto con l’attestato di prestazione energetica.
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Per quanto riguarda il sismabonus, l’agevolazione fiscale si applica agli interventi antisismici finalizzati alla messa in sicurezza statica degli edifici abitativi, purché non ubicati nelle zone sismiche 4, fino a un massimale di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. È prevista inoltre la detrazione al 90% per l’acquisto di una polizza assicurativa anti calamità qualora il credito d’imposta venga ceduto alla stessa compagnia assicurativa.
SUPERBONUS 110%: COME SI OTTIENE
Ogni contribuente ha due possibilità:
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usufruire di una detrazione d’imposta pari al 110% della spesa sostenuta in cinque quote annuali di pari importo
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cedere il credito direttamente al fornitore di riferimento in cambio di uno sconto in fattura, che di fatto porterebbe la spesa a zero. A loro volta i fornitori potranno utilizzare direttamente la detrazione d’imposta o potranno cedere il credito ad altri soggetti (banche e intermediari finanziari).
In tutti i casi, per poter cedere il credito d’imposta, il contribuente dovrà richiedere un visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi. Tale visto di conformità potrà essere rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro e CAF, ed i dati degli interventi dovranno essere inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
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